Sanitari per disabili
A beneficio di coloro che si prodigano per sensibilizzare persone e istituzioni al fine di
abbattere le barriere architettoniche.
Le norme contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 ,n.236 si applicano:
1. agli edifici privati di nuova costruzione , residenziale e non , ivi compresi quelli di edilizia residen-
ziale sovvenzionata;
2. agli edifici di edilizia pubblica sovvenzionata ed agevolata , di nuova costruzione ;
3. alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1 e 2 , anche se preesistenti alla
entrata in vigore del decreto;
4. agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Ai fini del presente decreto:
1) Per barriere architettoniche si intendono:
a. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque , in particolare per coloro che
hanno capacità motoria ridotta o impedita .
b. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque l’utilizzazione di parti , o componenti.
2) Per accessibilità si intende la possibilità di raggiungere un edificio ed i suoi spazi , e di fruire delle sue attrezzature agevolmente , anche da parte di persone con capacità motoria impedita.
3) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati , allo scopo di renderlo fruibile , anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Circolare ministeriale L.L.P.P.N. 1669 esplicativa della L.13 del 09.01.89.omissis
A decorrere dall’11.08.89 tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici e alla ristrutturazione di interi edifici , compresi quelli di edilizia residenziale pubblica , sovvenzionata ed agevolata , dovranno essere adeguati alle prescrizioni del decreto n .236 , esclusi gli edifici pubblici per i quali continuano ad applicarsi le norme contenute nel D.P.R. 348/1978.